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Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.
1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico dell'Italia e dell'Europa, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini. Lo spettacolo dal vivo rientra tra le attività culturali previste dalla Costituzione, ed è riconosciuto dalla Repubblica quale elemento insostituibile della coesione e dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché fattore determinante per lo sviluppo dell'attività turistica nazionale. 2. In attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare alla musica in tutte le sue espressioni, al teatro, alla danza, al circo, allo spettacolo viaggiante, alle attività degli artisti di strada, allo spettacolo popolare e all'interdisciplinarietà dell'espressività, forme di sostegno e di incentivazione promuovendone lo sviluppo e la diffusione secondo i principi fondamentali di cui all'articolo 2. 3. La Repubblica attua gli interventi e realizza le iniziative necessarie alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sulla base dei principi della garanzia dei diritti e dell'interesse della collettività e del perseguimento dell'equilibrio, qualitativo e quantitativo, dell'offerta culturale e della diffusione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale nonché del riconoscimento e della tutela delle attività dei professionisti dello spettacolo dal vivo. 4. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dalla Costituzione, garantisce il pluralismo e la libertà creativa ed espressiva, tutela la proprietà intellettuale, prevede a misure di sostegno economico per gli artisti nei periodi di mancato lavoro e garantisce la libertà di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualificata formazione professionale. 5. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali: il teatro, la musica, la danza, il circo e lo spettacolo viaggiante ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare. 6. Ai fini della presente legge le attività culturali elencate al comma 5 assumono la natura di spettacolo dal vivo quando sono compiute alla presenza diretta di pubblico nel luogo stesso dell'esibizione.
.......... continua
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